COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. M.A.S.T. di Favignana (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. del 18.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. N° 6/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. M.A.S.T. di Favignana (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. del 18.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. N° 6/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Randisi Giuseppe del 13.4.1975 schierato dalla Società Raffadalese nelle gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Randisi Giuseppe, nato il 13.4.1975, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto doveva scontare una giornata di squalifica, sanzione disciplinare inflittagli in relazione alla gara del 12.5.2002; tale sanzione e’ stata, poi, ribadita nell’allegato al C.U. n° 3 del 10.7.2002 – pag. 6 -, conseguentemente va applicato, alla Società Raffadalese il disposto di cui all’art. 12, n° 5 C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Raffadalese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 103; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Virone Gerlando la sanzione dell’inibizione fino al 13.10.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, C.G.S.; di infliggere al calciatore Randisi Giuseppe, nato il 1.4.1975, un ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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