COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 2/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara PALAGONIA – TRINACRIA del 22/ 9/ 2002 1-2; Reclamo Palagonia.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 2/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara PALAGONIA - TRINACRIA del 22/ 9/ 2002 1-2; Reclamo Palagonia. Con reclamo ritualmente proposto la Società Palagonia chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Trinacria Gela in quanto quest'ultima avrebbe fatto partecipare effettivamente alla gara stessa, per un certo lasso di tempo, solo tre calciatori "Giovani" anziche' gli almeno quattro prescritti dalla vigente normativa e ciò a seguito della sostituzione del calciatore Borghese Rocco (1985) con il calciatore Antona Giuseppe (1981); Esaminato il referto arbitrale che, come risaputo, gode di fede privilegiata, da tale atto si rileva come in effetti, dal 13' al 16' del 2° tempo, la Società Trinacria Gela, a seguito della suddetta sostituzione, abbia fatto partecipare alla gara tre calciatori nati nell'anno 1983 ed uno nato nel' anno 1985, non impiegando altro calciatore nato dall'1/1/1984 in poi; Dato atto che, pertanto, la Società Trinacria Gela non ha ottemperato alla normativa relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le gare di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2002; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Palagonia infliggendo alla Società Trinacria Gela la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; In quanto accolto, non addebitare alla Società Palagonia la relativa tassa reclamo già versata.
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