COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 2/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di Sig. Venezia Adolfo (Presidente A.C. Piazza Armerina Calcio) – Sig. D’Assaro Massimo (Dirigente A.C. Piazza Armerina Calcio); Società A.C. Piazza Armerina Calcio – Proc. N. 4/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 18 del 2/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico di Sig. Venezia Adolfo (Presidente A.C. Piazza Armerina Calcio) – Sig. D’Assaro Massimo (Dirigente A.C. Piazza Armerina Calcio); Società A.C. Piazza Armerina Calcio – Proc. N. 4/A
Il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi dalla Commissione Appello Federale in data 26.07.2002, relativi alla decisione contenuta nel C.U. n. 3/C del 23.07.2002 con cui la stessa accoglieva l’appello proposto dal Sig. Lentini Roberto, precedentemente sanzionato con squalifica, in quanto erroneamente individuato; nei giudizi precedenti quali autori di fatti rilevanti disciplinarmente;
considerato che:
gli stessi hanno avuto origine in data 1.12.2001 al termine della gara Aci Castello/Piazza Armerina in cui l’arbitro dell’incontro Sig. Quartarone Giovanni veniva fatto oggetto di ingiurie e minacce negli spogliatoi da parte di tesserato dell’A.C. Piazza Armerina Calcio;
alle ore 17.10 circa lo stesso tesserato in prossimità dello stadio di Acicastello (CT), dopo avere atteso a fari spenti in una traversa con la sua autovettura, (Opel Astra S.T.) investiva deliberatamente la vettura dell’arbitro suddetto provocando notevoli danni materiali alla carrozzeria e successivamente assumeva – coadiuvato da un altro individuo non tesserato della F.I.G.C. – una condotta minacciosa fino a colpire violentemente il Sig. Quartarone con due violenti schiaffi al volto che provocavano contusione giudicate guaribili in quattro giorni s.c., come da referto medico rilasciato dal P.S. dell’Ospedale Piemonte di Messina;
accertato che l’autore delle condotte violenti anzidette è risultato successivamente per sua stessa ammissione e dagli accertamenti dell’Ufficio Indagine, il Presidente dell’A.C. Piazza Armerina Calcio Sig. Venezia Adolfo, all’epoca dei fatti già sanzionato con l’inibizione fino al 10.12.2001; che nella partita anzidetta aveva lo stesso avuto accesso al campo di giuoco, in panchina, durante l’incontro e sia anche negli spogliatoi, che la predetta posizione irregolare del Sig. Venezia Adolfo non veniva segnalata all’arbitro dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. D’Assaro Massimo;
ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. ascrivibile al Sig. Venezia Adolfo ed al Sig. D’Assaro Massimo con riferimento per quest’ultimo all’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. nonché della Società A.C. Piazza Armerina Calcio ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.;
ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare i predetti Sig. Venezia Adolfo; Sig. D’Assaro Massimo e la Società A.C. Piazza Armerina Calcio per rispondere delle relative responsabilità loro ascritte come meglio sopra riportate;
contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo giorno 24.09.2002 con inizio alle ore 15.30 alla quale nessuna delle parti deferite si è presentata;
pertanto sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale quì di seguito riportate:
“ritenere il Sig. Venezia Adolfo, il Sig. D’Assaro Massimo e la Società A.C. Piazza Armerina Calcio responsabili degli addebiti loro ascritti come da atto di deferimento della Procura Federale e relativa rituale contestazione della Commissione Disciplinare, infliggendo loro rispettivamente: per Venezia Adolfo la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. fino al 30.09.2007 con proposta di radiazione dai ruoli federali; per D’Assaro Massimo la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.06.2003 per la Società A.C. Piazza Armerina Calcio l’ammenda di Euro 6.000 (seimila);
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Il Giudizio che questa Decidente è chiamata ad esprimere sul caso in esame, trova il suo logico, naturale ed univoco convincimento, in ordine alle singole responsabilità da statuire e perseguire perché nascenti da atti comportamentali antiregolamentari, sia dalle risultanze emerse dalla attività istruttoria ma soprattutto dalla spontanea dichiarazione resa dal Venezia Adolfo con la quale si dichiara responsabile sia dell’investimento contro l’autovettura dell’arbitro che dell’aggressione a carico dello stesso; quanto sopra è debitamente documentati in atti.
Il relativo pronunciamento di colpevolezza e condanna è d’obbligo;
parimenti va statuita la responsabilità a carico del Dirigente D’Assaro Massimo (Dirigente Accompagnatore della Società nella partita che ci riguarda) per avere omesso di segnalare all’arbitro la posizione irregolare del Venezia Adolfo, circostanza che gli consentiva di sostare in panchina durante la gara;
la responsabilità diretta ed oggettiva della Società A.C. Piazza Armerina Calcio trova la sua automatica statuizione perché nascente dalle violazioni ascritte ai propri tesserati;
per le superiori considerazioni, visti gli artt. 1 e 2, 13 e 14 C.G.S. , nonché l’art. 61 delle N.O.I.F.
DELIBERA: 18.253
Ritenere Venezia Adolfo responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S., per avere posto in essere la condotta meglio specificata nella parte motiva, infliggendogli la inibizione, a tutti gli effetti, a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30.9.2007, con proposta di radiazione dai ruoli della F.I.G.C.;
Ritenere D’Assaro Massimo , responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, in riferimento all’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere posto in essere la condotta meglio descritta nella parte motiva infliggendogli la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C a tutto il 30.6.2003;
Ritenere che la Società A.C. Piazza Armerina Calcio deve rispondere della violazione di cui all’art. 2) commi 3) e 4) del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, nella violazione ascritta a propri tesserati, infliggendole l’ammenda di Euro 3.000=;
La Delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Procura Federale e alla Presidenza Federale.
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