COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara PIAZZA ARMERINA CALCIO – SCICLI del 20/10/ 2002 1-1; Sospesa al 38′ del 2° tempo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara PIAZZA ARMERINA CALCIO - SCICLI del 20/10/ 2002
1-1; Sospesa al 38' del 2° tempo.
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Nel corso della gara, sostenitori della Società Piazza Armerina davano luogo a ripetute e gravi manifestazioni di intemperanza nei confronti degli ufficiali di gara e segnatamente di uno degli AA.AA.; quest'ultimo, al 36' del s.t. veniva colpito al capo da un oggetto che provocava un vistoso taglio con copiosa perdita di sangue, annebbiamento della vista e temporanea perdita dei sensi;
A tal punto l'arbitro, constatata l'impossibilità del proprio collaboratore di continuare nell'assolvimento del proprio compito, considerato il protrarsi del lancio di oggetti all'interno del terreno di giuoco e la inesistente collaborazione del capitano della Società Piazza Armerina, a tutela dell'incolumità propria, degli Assistenti e dei calciatori, decideva di sospendere definitivamente la gara al 38' del s.t.;
Condivisa la decisione dell'arbitro;
Sancita la responsabilità della Società Piazza Armerina alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri sostenitori;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U;
Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Piazza Armerina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.