COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MASSANNUNZIATA di Mascalucia – (avverso squalifica calciatore Graziano Luigi fino al 30.06.2003 e allenatore Romeo Salvatore fino al 30.10.2002 – GARA MASSANNUNZIATA/GRAVINA del 29.09.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”- C.U. n. 18 del 2.10.2002) – Proc. n. 29/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MASSANNUNZIATA di Mascalucia - (avverso squalifica calciatore Graziano Luigi fino al 30.06.2003 e allenatore Romeo Salvatore fino al 30.10.2002 - GARA MASSANNUNZIATA/GRAVINA del 29.09.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”- C.U. n. 18 del 2.10.2002) - Proc. n. 29/A L’odierna appellante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento sostenendo che la condotta antiregolamentare posta in essere da entrambi i tesserati è riconducibile ad un eccesso di nervosismo causato da tensioni avvenute in campo; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: preliminarmente è d’uopo rilevare che la squalifica inflitta al Sig. Romeo Salvatore non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 p. 3) del C.G.S. essendo inferiore al termine proposto “ex lege” per i ricorsi all’istituto dell’impugnazione. In ordine alla condotta del tesserato Graziano Luigi è fuori di ogni ragionevole dubbio che lo stesso sia responsabile del fatto ascrittogli e pertanto questa Decidente ne condivide la sua esatta rubricazione pienamente emersa dal giudizio di primo grado e nel presente giudizio di impugnazione; in ordine al quantum” appare di giustizia ricondurre il provvedimento sanzionatorio in un periodo più limitato anche in relazione alla circostanza che il direttore di gara non ha in alcun modo subito alcun evento dannoso; P.Q.M. DELIBERA: dichiarare non impugnabile il ricorso a carico del Sig. Romeo Salvatore come specificato in premessa; di determinare la squalifica del Sig. Graziano Luigi (Massannunziata) fino al 30.04.2003; per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
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