COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Silvio Claudio per tre gare – GARA RIBERA 1954/MISILMERI del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n° 19 del 9.10.2002) – Proc. 37/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Silvio Claudio per tre gare – GARA RIBERA 1954/MISILMERI del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n° 19 del 9.10.2002) – Proc. 37/A Letto l’appello ritualmente proposto della società ricorrente con il quale si chiede una revisione del provvedimento con una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Silvio Claudio, poiché, pur ammettendo che il fallo sia stato commesso questo e’ del tutto veniale, secondo la tesi difensiva della società appellante, anche perché il calciatore avversario ha potuto continuare la gara fino al termine della stessa; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello e gli atti di gara, osserva: Il comportamento censurato al calciatore Silvio Claudio e’ descritto in maniera chiara ed inequivocabile; non e’ dato conoscere, però, se la condotta sia stata in reazione o meno, che comunque va perseguita e censurata; Si ritiene, per quanto sopra, di contenere la squalifica in due giornate di gara, tenuto conto del reale spessore dell’infrazione contestata; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Silvio Claudio (Ribera 1954) in due gare; senza addebito di tassa non versata.
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