COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOIOSA (ME) – (avverso squalifica calciatore Ceraolo Marco per quattro gare – GARA NASITANA/GIOIOSA del 29.09.20002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 18 del 2.10.2002) – Proc. n. 33/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOIOSA (ME) - (avverso squalifica calciatore Ceraolo Marco per quattro gare - GARA NASITANA/GIOIOSA del 29.09.20002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” - C.U. n. 18 del 2.10.2002) - Proc. n. 33/A Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento in epigrafe indicato, sostenendo che il tesserato in esame “protestava presumibilmente in modo vivace non esistendo alcun fare minaccioso”. Pur riconoscendo giusta la sanzione chiede una sua riduzione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: trattasi di proteste vivaci ed offensive limitate, però, a condotta meramente labiale senza alcuna conseguenza in danno del direttore di gara. Il fatto nella sua estrinsecazione va pienamente confermato ritenendolo, perseguibile con una squalifica contenuta come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del Sig. Ceraolo Marco (Gioiosa); per l’effetto la tassa versata di Euro 104 va restituita.
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