COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica a tutto 19.3.2003 calciatore Merulla Salvatore (U.S. Recalmuto) – GARA AGRIGENTINA/RACALMUTO del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 3/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica a tutto 19.3.2003 calciatore Merulla Salvatore (U.S. Recalmuto) – GARA AGRIGENTINA/RACALMUTO del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 3/B La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello e’ stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S. L’inosservanza di tale formalita’ costituisce motivo di inammissibilità e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società U.S. Racalmuto; di incamerare, per l’effetto, la tassa versata a mezzo bonifico bancario di Euro 104.
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