COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) – (avverso squalifica 3 gare calciatori: Tripoli Giuseppe, Cusimano Girolamo, Arnone Salvatore, Sole Giuseppe; squalifica allenatore Chinnici Giuseppe al 15.11.2002 ammenda Euro 515 – GARA MISILMERI/CARINI del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 20 del 16.10.2002) – Proc. n° 44/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) – (avverso squalifica 3 gare calciatori: Tripoli Giuseppe, Cusimano Girolamo, Arnone Salvatore, Sole Giuseppe; squalifica allenatore Chinnici Giuseppe al 15.11.2002 ammenda Euro 515 – GARA MISILMERI/CARINI del 13.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 20 del 16.10.2002) – Proc. n° 44/A La Società ricorre avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, ritenendoli eccessivi e ne chiede la riduzione; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, alquanto sommario nel suo contenuto, esaminati gli atti di gara osserva: I provvedimenti a carico dei calciatori vanno confermati perche’ adeguati alla particolare reiterata condotta offensiva e minacciosa assunta in danno degli ufficiali di gara; Per quanto attiene la squalifica a carico dell’allenatore Chinnici Giuseppe, lo stesso non e’ impugnabile ai sensi dell’art. 41 punto 3, sub b) C.G.S.; In ordine all’ammenda, la stessa va confermata, tenuto conto dell’intero contesto minaccioso posto in essere dai propri sostenitori; Pertanto; DELIBERA: di respingere l’appello per quanto attiene la squalifica dei calciatori; di ritenere non impugnabile l’appello per quanto attiene la squalifica a carico dell’allenatore Chinnici Giuseppe; di confermare l’ammenda statuita dal Giudice Sportivo; con addebito della dovuta tassa non versata pari a Euro 103.
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