COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PALLAVICINO di Palermo – (per partecipazione irregolare calciatore Gattuso Agostino nato il 28.11.1986 – GARA BIVONA 98/PALLAVICINO del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 39/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. PALLAVICINO di Palermo - (per partecipazione irregolare calciatore Gattuso Agostino nato il 28.11.1986 - GARA BIVONA 98/PALLAVICINO del 13.10.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) - Proc. n. 39/A
La Commissione Disciplinare:
Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine ha preso parte il calciatore quindicenne sopra indicato, nelle fila della Società Bivona 98;
Rilevato, altresì, come pure segnalato, che in tale occasione il citato calciatore era sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 nuovo testo N.O.I.F.;
visto l’art. 7 n. 5 del C.G.S., espressamente richiamato dalla norma sopra citatata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Bivona 98 la punizione sportiva della perdita della gara a margine con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 200;
determina a tutto il 17.11.2002 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente Accompagnatore della citata Società Sig. Ficarella Salvatore;
di restituire alla Società Pallavicino la tassa reclamo erroneamente inviata in Euro 52.
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