COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Società A.S. Città di Cerda, A.P. Gravina Calcio H.F., U.S. Sfarandina – per violazione art. 40, p. 1 e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n° 17/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Società A.S. Città di Cerda, A.P. Gravina Calcio H.F., U.S. Sfarandina – per violazione art. 40, p. 1 e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n° 17/A – Con singole note dell’1.1’.2002, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per avere le stesse omesso di comunicare il nominativo del tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra, e per non avere richiesto il relativo tesseramento, così violando il precetto di cui all’art. 40, p. 1 e 3 del Regolamento L.N.D.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, ha fissato l’udienza di trattazione per il giorno 15.10.2002, celebratosi nella contumacia delle deferite. Soltanto la Società Sfarandina ha inviato un nota difensiva, nella quale dichiara di avere provveduto al tesseramento in data 10.10.2002; Premesso quanto sopra, questa Decidente osserva che il deferimento in argomento si appalesa fondato alla luce agli atti in possesso di questo Comitato; ritiene altresì che la Società Sfarandina vede rispondere della più mite violazione di ritardato pagamento; P.T.M. DELIBERA: di infliggere all’U.S. Sfarandina l’ammenda di Euro 300, per i motivi in premessa; Di infliggere a ciascuna Società A.S. Città di Cerda, Gravina Calcio H.F., l’ammenda di Euro 500 ciascuna, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori sanzioni; Si comunichi alle parti interessate il presente provvedimento.
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