COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CITTA DI CERDA – CASTELTERMINI del 27/10/ 2002 3-2; Reclamo Casteltermini.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CITTA DI CERDA - CASTELTERMINI del 27/10/ 2002 3-2; Reclamo Casteltermini. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 23 del 30/10/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Casteltermini chiede che venga assegnata gara perduta alla Società Città di Cerda in quanto responsabile di un presunto clima intimidatorio che avrebbe condizionato l'operato dell'arbitro; in subordine, la reclamante chiede che ne venga deliberata la ripetizione stante un "errore tecnico" commesso dall'arbitro il quale avrebbe erroneamente indicato tra gli espulsi, nella velina rilasciata alle Società a fine gara, un calciatore già precedentemente sostituito; Il reclamo va respinto; infatti dagli atti ufficiali nulla emerge che possa supportare la primaria richiesta avanzata dalla Società Casteltermini; circa la richiesta subordinata, si osserva come quanto osservato dalla reclamante attenga un adempimento puramente formale che non può avere alcuna influenza sulla regolarità della gara; Per quanto sopra esposto; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Societa' Casteltermini, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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