COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA di Galati Mamertino (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIPARI/MAMERTINA del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 65/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA di Galati Mamertino (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIPARI/MAMERTINA del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 65/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Licari Fabrizio, nato il 25.5.1979, schierato dalla Società Lipari nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Licari Fabrizio, nato il 25.5.1979, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia Vulcano/Pellegrino del 24.10.2001, sanzione resa nota con C.U. n° 23 del 31.10.2001; Considerato che il predetto calciatore non ha potuto scontare, per intero, la citata sanzione, la stessa doveva essere scontata nella prima squadra della Società, per la quale risulta tesserato, ed in gare di campionato; Infatti, il calciatore Licari Fabrizio, per la corrente stagione, risulta tesserato per la Società Lipari, partecipante di diritto alla Coppa Italia di Promozione, per cui come già detto, la sanzione residua andava scontata nelle gare di campionato e poiché ha partecipato a tutte le gare dell’attuale stagione, la sua partecipazione alla gara in esame, risulta irregolare; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Lipari la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 350; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Merlo Bartolomeo la sanzione dell’inibizione fino all’1.12.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, del C.G.S.; di infliggere al calciatore Licari Fabrizio, nato il 25.5.1979, una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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