COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA (ME) – (posizione irregolare (squalifica calciatore Dio Marco Alessio) – GARA A.S.R. MAMERTINA/S.AGATA MILITELLO DEL 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 51/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S.R. MAMERTINA (ME) – (posizione irregolare (squalifica calciatore Dio Marco Alessio) – GARA A.S.R. MAMERTINA/S.AGATA MILITELLO DEL 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 51/A
La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che il gravame come sopra proposto non e’ allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte;
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissiblità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame;
Rilevato, d’Ufficio, che il calciatore di che trattasi ha violato precise norme previste in materia del C.G.S. e che, pertanto, è passibile ai consequenziali provvedimenti disciplinari, previo deferimento;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.R. Mamertina;
di addebitare la tassa non versata pari a Euro 103;
di trasmettere gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia per le decisioni che vorrà assumere.
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