COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. BUTERESE E.MATTEI (CL) – (avverso delibera Giudice Sportivo di reiezione del reclamo – GARA SALES/BUTERESE E.MATTEI del 19.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 23 del 30.10.2002) – Proc. n. 80/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. BUTERESE E.MATTEI (CL) - (avverso delibera Giudice Sportivo di reiezione del reclamo - GARA SALES/BUTERESE E.MATTEI del 19.10.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” - C.U. n. 23 del 30.10.2002) - Proc. n. 80/A Propone appello la Società Buterese E.Mattei sostenendo qui in sintesi di non ritenere adeguatamente evidenziata la comunicazione ufficiale relativa alle gare del Sales, con il conseguente involontario errore nel quale la Società Buterese E.Mattei è stata indotta; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Come è noto tutte le comunicazioni ufficiali si intendono conosciute all’atto della pubblicazione sul C.U. periodico; Sul C.U. n. 16 del 19.09.2002 alla pagina 18 è chiaramente indicato che la Società Sales disputa le gare interne sul campo di Nesima Superiore al sabato; A nulla perciò rilevano le considerazioni esposte dalla Società appellante, stante l’evidenza dei fatti riscontrati; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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