COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R. ACICATENA (CT) – (per posizione irregolare calciatore – GARA TORREGROTTA/ACICATENA del 29.09.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 91/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R. ACICATENA (CT) - (per posizione irregolare calciatore - GARA TORREGROTTA/ACICATENA del 29.09.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) - Proc. n. 91/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto con Raccomandata del 12.11.2002 e cioè oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 42 n. 3 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dello stesso art. 29 nn. 5, 7 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società Acr Acicatena per l’effetto la tassa reclamo non versata. (Euro 103).
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