COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. TAORMINA (ME) – ( avverso squalifica calciatore Giacopello Mario per quattro gare – GARA S.AGATA/TAORMINA del 13.11.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 24 del 6.11.2002) – Proc. n. 90/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. TAORMINA (ME) - ( avverso squalifica calciatore Giacopello Mario per quattro gare - GARA S.AGATA/TAORMINA del 13.11.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” - C.U. n. 24 del 6.11.2002) - Proc. n. 90/A
L’odierna appellante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento perché la condotta del tesserato in esame non era rivolta al direttore di gara, bensì ad un giocatore avversario;
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: nessun elemento di contraddittorietà presenta il referto arbitrale, che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione. La condotta posta in essere dal Giacopello è senz’altro censurabile ed inoltre reiterata in quanto manifestatasi anche dopo il provvedimento di allontanamento del terreno di giuoco;
ritiene questa Decidente, che in ordine alla sua rubricazione l’appello non può trovare alcun accoglimento, mentre in ordine al “quantum” si riporta quanto in dispositivo precisato:
P.T.M.
DELIBERA:
di determinare in tre gare la squalifica al calciatore Giacopello Mario (Taormina);
senza addebito di tassa.
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