COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.S.KAMARINA di Santa Croce Camerina – (avverso squalifica calciatore Occhipinti Giuseppe per cinque gare – GARA NISSA 5/KAMARINA del 15.10.2002 – COPPA ITALIA C/5 – C.U. n. 6 del 22.10.2002) – Proc. n. 75/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.S.KAMARINA di Santa Croce Camerina - (avverso squalifica calciatore Occhipinti Giuseppe per cinque gare - GARA NISSA 5/KAMARINA del 15.10.2002 - COPPA ITALIA C/5 - C.U. n. 6 del 22.10.2002) - Proc. n. 75/A Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente la quale nelle proprie difese espone che il proprio calciatore è estraneo ai fatti contestati nel comunicato ufficiale e di cui alla sanzione oggi appellata e descritta in epigrafe; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e convocato il legale rappresentante della Società appellante che ne ha fatto richiesta all’udienza dibattimentale del 12.11.2002, che non si è presentato, osserva: dagli atti ufficiali di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile il reale accadimento dei fatti successi nell’incontro di cui all’oggetto; ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore è contrario alle norme regolamentari, ma la sanzione può essere contenuta in una più equa; P.Q.M. DELIBERA: la squalifica al calciatore Occhipinti Giuseppe (C.S. Kamarina) per quattro gare; senza addebito di tassa non versata.
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