COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (avverso squalifica per cinque gare calciatore La Puma Francesco – GARA EMANUELE ARMAFORTE/RANGERS del 27.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” – C.U. n. 23 del 30.10.2002) – Proc. n. 89/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. CALCIO RANGERS di Palermo - (avverso squalifica per cinque gare calciatore La Puma Francesco - GARA EMANUELE ARMAFORTE/RANGERS del 27.10.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” - C.U. n. 23 del 30.10.2002) - Proc. n. 89/A
L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico del calciatore La Puma, ammettendo l’addebito ma tuttavia minimizzando l’episodio occorso.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara , osserva:
n stando alle stesse considerazioni espresse dalla Società appellante non mette in contestazione quanto accaduto all’atto della espulsione, ma soltanto la misura della sanzione assunta in primo grado;
n in ordine a tale misura è ravvisabile la possibilità di una riduzione, tenuto conto che le manifestazioni irriguardose non hanno determinato alcun particolare effetto e sono rimaste circoscritte all’atto della espulsione; senza alcun seguito apprezzabile ai fini disciplinari;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere in tre gare la sanzione a carico del calciatore La Puma Francesco (Rangers);
senza addebito di tassa reclamo.
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