COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Eccellenza Gara CAMPOBELLO – AQUILA CITTA DI TERRASINI del 24/11/2002 1-1; Sospesa al 17′ del 2° tempo

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Eccellenza Gara CAMPOBELLO - AQUILA CITTA DI TERRASINI del 24/11/2002 1-1; Sospesa al 17' del 2° tempo Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 14' del 2° tempo, dopo avere decretato un calcio di rigore a favore della Società Aquila Citta' di Terrasini, l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori Gammacurta Luigi, Di Rocco Michele, Spina Carmelo e Fortino Calogero (Campobello Licata) che si rendevano colpevoli di atti meglio definiti nel capitolo dei provvedimenti assunti a loro carico; contemporaneamente il dirigente accompagnatore, sig. Di Caro Giovanni, assumeva contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro mentre l'allenatore, sig. Bella Alfonso, assumeva contegno offensivo; espulsi il Gammacurta ed il Fortino, l'arbitro si trovava impossibilitato ad assumere analogo provvedimento nei confronti del Di Rocco e dello Spina in quanto impedito dal persistere dell'accerchiamento; nel frattempo una trentina di sostenitori della Società Campobello Licata si aggrappavano alla rete di recinzione ed effettuavano un fitto lancio di pietre e di bottiglie d'acqua che non colpivano alcuno; tali circostanze inducevano l'arbitro ad indietreggiare verso gli spogliatoi la cui porta il custode del campo tentava di chiudere al fine di bloccare gli ufficiali di gara; anche a causa di tale ostacolo l'arbitro veniva raggiunto dal predetto Di Caro Giovanni che lo colpiva con un violentissimo calcio alla coscia sinistra che provocava fortissimo e persistente dolore e che, in ogni caso, al di là delle condizioni obiettivamente ostative già maturate, impediva la prosecuzione della direzione della gara; Dopo la sospensione della gara, l'arbitro era costretto, dai suddetti sostenitori a permanere per lungo tempo all'interno dell'impianto dal quale potevano venire fuori solo grazie all'intervento della Forza Pubblica; Per quanto esposto in narrativa; Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara; Sancita la responsabilita' della Societa' Campobello Licata in ordine al comportamento dei propri tesserati e sostenitori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari assunti sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l' art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Societa' Campobello Licata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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