COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara AGRIGENTO CALCIO – BOSCO 1970 del 16/11/2002 1-1; Sospesa al 48′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara AGRIGENTO CALCIO - BOSCO 1970 del 16/11/2002 1-1; Sospesa al 48' del 2° tempo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 26 del 20/11/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Agrigento chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, sospesa dall'arbitro senza plausibili motivi; Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che: Al 48' del 2° tempo, dovendosi ancora giocare due dei cinque minuti di recupero concessi, l'arbitro notava la presenza, sul campo per destinazione, dei tesserati della Societa Agrigento Girgenti Calogero, calciatore precedentemente espulso, Iacono Pasquale e Di Rosa Giuseppe, rispettivamente allenatore e dirigente accompagnatore, precedentemente allontanati; piuttosto che allontanarsi, i predetti assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che decideva la sospensione anticipata della stessa; A tal punto il Di Rosa tentava di aggredire l'arbitro che successivamente, nei pressi del sottopassaggio, veniva colpito con calci, pugni ed uno schiaffo da un nutrito gruppo di sostenitori della Societa' Agrigento; Si ritiene di non potere condividere la decisione dell'arbitro; infatti va rilevato come lo stesso, ha deciso la sospensione definitiva della gara, senza adottare tutti i provvedimenti necessari atti a riportare l'ordine in campo e cio' nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità ; Pertanto; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari, già assunti, sono stati pubblicati sul C.U. n° 26 del 20/11/2002; Visto l'art. 12, punto 4, lettera c, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Agrigento, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di annullare la gara Agrigento - Bosco 1970 disponendone la ripetizione.
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