COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. CITTA’ DI LEONFORTE (EN) – (avverso squalifica calciatore D’Agostino Davide 5 gare – GARA N.B.I. MISTERBIANCO ONLUS/CITTA’ DI LEONFORTE dell’8.11.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE – C.U. n° 15 del 13.11.2002) – Proc. n° 103/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.P. CITTA’ DI LEONFORTE (EN) – (avverso squalifica calciatore D’Agostino Davide 5 gare – GARA N.B.I. MISTERBIANCO ONLUS/CITTA’ DI LEONFORTE dell’8.11.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE – C.U. n° 15 del 13.11.2002) – Proc. n° 103/A –
Ricorre la Società indicata in epigrafe avverso il provvedimento disciplinare comminato in prime cure; sostiene la ricorrente che il proprio tesserato si limitava a discutere civilmente e in maniera composta con l’arbitro senza insultare e tanto meno spingere il direttore di gara. Ritenendo eccessiva la squalifica ne chiede una sua riforma;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Nessun elemento di contraddittorietà presenta il referto arbitrale, che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione. La condotta posta in essere dal tesserato in esame e’ senz’altro deprecabile e va censurata.
Non possono trovare ingresso presso questa Decidente le argomentazioni a difesa proposte dalla reclamante;
Appare condivisibile, pertanto, la rubricazione della sanzione ed il “quantum” che lo specifica;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto;
per l’effetto, con addebito di tassa non versata (Euro 103)
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