COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SAN GIORGIO CALCIO (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA SAN GIORGIO/AMBROSIANA TRE STELLE del 28.10.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. “E”) – Proc. n° 84 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SAN GIORGIO CALCIO (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA SAN GIORGIO/AMBROSIANA TRE STELLE del 28.10.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. “E”) – Proc. n° 84 – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pennini Pier Luigi, nato il 6.7.1983, schierato dalla Società Ambrosiana Tre Stelle nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Pennisi Pier Luigi, nato il 6.7.1983, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato per tre gare, sanzione resa nota con C.U. n° 5 Juniores dell’11.10.2002 – pag. 39 – In esecuzione della citata sanzione l’interessato non ha preso parte alla gara del 21.10.2002 Ambrosiana/Palagonia, per cui la residua sanzione disciplinare e’ rimasta a due giornate di squalifica e tale rimane avendo il medesimo preso parte alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Ambrosiana Tre Stelle la punizione sportiva della perdita della gara in questione con in punteggio di 0-2- e l’ammenda di Euro 300; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima società Sig. Musumeci Antonino la sanzione fino al 15.12.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 n° 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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