COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. A.B. AUTO ADERNO’ (CT) – (avverso squalifica calciatore Bruno Francesco fino al 29.10.2007 – GARA ENNA/A.B. AUTO ADERNO’ del 29.10.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n. 8 Juniores dell’ 8.11.2002) – Proc. n. 101/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. A.B. AUTO ADERNO’ (CT) - (avverso squalifica calciatore Bruno Francesco fino al 29.10.2007 - GARA ENNA/A.B. AUTO ADERNO’ del 29.10.2002 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - C.U. n. 8 Juniores dell’ 8.11.2002) - Proc. n. 101/A L’appellante chiede l’annullamento o in subordine la revisione della sanzione disciplinare a carico del calciatore Bruno, ritenendo non reale quanto riferito dal direttore di gara in referto. Sostiene infatti la Società appellante che solo il Milazzo ebbe a colpire l’arbitro, mentre il Bruno si limitava a partecipare all’invettiva; evidenziando poi che essendo di spalle, il direttore di gara non potrebbe essersi accorto d quanto accaduto da tergo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e acquisito supplemento di referto, osserva: 1) Per la stessa ammissione della Società appellante il fattore più grave è accaduto nei termini riferiti e confermati dal direttore di gara. 2) Il responsabile, a dire del direttore di gara (colpito alle spalle) è da ricercare tra i due interessati che ha indicato in referto, tra i quali il Bruno Francesco, avendo egli riscontrato voltandosi, che non vi fossero altri soggetti intenti all’aggressione descritta in atti; 3) La Società appellante indica quale responsabile della violenza il Milazzo e in ordine a tale posizione disciplinare ha pure omesso di proporre appello alla sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo e ormai definitiva; 4) Le dichiarazioni del direttore di gara, esplicitate nel supplemento acquisito, consentono di affermare che non può ritenersi raggiunta con certezza la prova in ordine alla responsabilità del Bruno quale autore dei pugni o di uno dei due pugni sferrati all’arbitro. Può tuttavia affermarsi, essendo ciò direttamente percepito dal direttore di gara, che il Bruno ha quanto meno concorso all’aggressione (come ammette la stessa appellante) e facendosi per tutto ciò bloccare dai propri dirigenti intervenuti a scanso di conseguenze peggiori; 5) La sanzione va perciò modificata e determinata come in dispositivo, tenuto conto della qualifica di capitano della stessa assunta nella gara in questione; P.Q.M. DELIBERA: di determinare a tutto il 30.05.2003 la sanzione a carico del calciatore Bruno Francesco; di rimettere gli atti al Presidente del C.R.S. L.N.D. per quanto dichiarato dal Direttore di gara in sede di acquisizione del supplemento di referto; senza addebito di tassa reclamo.
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