COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CINISI (PA) – (per posizione irregolare calciatore Lucchese Giampiero – GARA CINISI/CITTA’ DI MONREALE del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. A) – Proc. n. 117/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CINISI (PA) - (per posizione irregolare calciatore Lucchese Giampiero - GARA CINISI/CITTA’ DI MONREALE del 24.11.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. A) - Proc. n. 117/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Lucchese Giampiero schierato dalla Società Città di Monreale nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Lucchese Giampiero non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi risultando squalificato come nel C.U. n. 26 del 20.11.2002 per una gara; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Città di Monreale la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2; di infliggere al Dirigente Accompagnatore della medesima Società Sig. Schillaci Matteo la sanzione dell’inibizione fino al 15.01.2003; di prolungare la squalifica a carico del calciatore Lucchese Giampiero di una gara.
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