COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. AQUILA CALTAGIRONE (CT) – (avverso squalifica per cinque gare calciatore Paglia Gaetano, quattro gare calciatore Mascara Fabio – GARA MELILLI/AQUILA CALTAGIRONE del 16.11.2002 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – C.U. n. 16 del 20.11.2002) – Proc. n.122/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. AQUILA CALTAGIRONE (CT) - (avverso squalifica per cinque gare calciatore Paglia Gaetano, quattro gare calciatore Mascara Fabio - GARA MELILLI/AQUILA CALTAGIRONE del 16.11.2002 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE - C.U. n. 16 del 20.11.2002) - Proc. n.122/A
L’appellante chiede riduzione delle squalifiche assunte in primo grado dal Giudice Sportivo, sostenendo che il Paglia abbia solo istintivamente spintonato l’arbitro all’atto della espulsione e contestando che il Mascara possa essersi reso autore dei fatti addebitatigli.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
n Quanto riferito dall’appellante contrasta con le risultanze ufficiali, posto che il Paglia, oltre a spintonare il direttore di gara, si esprimeva in maniera irriguardosa e, per la stessa ammissione dell’appellante usciva “a fatica” dal terreno di giuoco (v.reclamo del 21.11.2002);
n Né diverso effetto possono avere le considerazioni difensive circa l’errore di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro nell’identificare il Mascara dato che lo stesso è stato individuato tra le riserve, anche per il numero riportato sui pantaloncini;
n Le sanzioni, avuto riguardo alle risultanze ufficiali, appaiono ben commisurate così da non potere accedere alle chieste riduzioni;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come some sopra proposto dalla Pol. Aquila Caltagirone;
con addebito di tassa reclamo non versata di Euro 103.
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