COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PIANO TAVOLA di Belpasso – (avverso squalifica per sei gare calciatore Rugeri Dario – GARA PIANO TAVOLA/NUOVA LINGUAGLOSSA del 17.11.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 26 del 20.11.2002) – Proc. n. 125/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PIANO TAVOLA di Belpasso - (avverso squalifica per sei gare calciatore Rugeri Dario - GARA PIANO TAVOLA/NUOVA LINGUAGLOSSA del 17.11.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 26 del 20.11.2002) - Proc. n. 125/A La Società appellante ammette che il Rugeri abbia protestato energicamente nei confronti del Direttore di gara, ma senza mai offendere, nega tuttavia che lo stesso abbia voluto intenzionalmente attingere l’arbitro con uno sputo, peraltro non giunto a bersaglio, essendosi appunto trattato di un effetto involontario del protestare; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: n in ordine alla volontarietà del gesto spregevole oggetto di esame non possono insorgere dubbi di sorta. E’ infatti lo stesso direttore di gara che ne annota in referto la volontarietà; n Quanto alla sanzione, che sarebbe stata ben più consistente ove l’arbitro fosse stato raggiunto ritiene questa Decidente di poterla contenere come in dispositivo, avuto riguardo all’assenza di conseguenze, all’età del Rugeri e alla manifestata consapevolezza dello stesso circa una maggiore responsabilità dovuta da quanti calcano il campo di giuoco. P.Q.M. DELIBERA: d contenere in cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Rugeri Dario; senza addebito di tassa reclamo.
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