COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara A.N.S.P.I. ARCONIDE – ALCARA del 15/12/2002 2-1; Sospesa al 24′ del 2° tempo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara A.N.S.P.I. ARCONIDE - ALCARA del 15/12/2002
2-1; Sospesa al 24' del 2° tempo.
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 20' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore Vitale Antonino (A.N.S.P.I. Arconide Tusa), quest'ultimo assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; contemporaneamente, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della stessa Società tra i quali riconosceva Miceli Tommaso e Patti Massimo;
Prima ancora che nei confronti di questi ultimi potessero essere assunti i consequenziali provvedimenti disciplinari, scoppiava una rissa in campo che coinvolgeva praticamente tutti i calciatori delle due Società;
L'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato a sedare la rissa, dopo circa quattro minuti, decideva di sospendere definitivamente la gara.
Condivisa la decisione dell'arbitro;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori partecipanti alla rissa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilita' delle Società A.N.S.P.I. Arconide Tusa ed Alcara in ordine a quanto loro ascrivibile;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere ad entrambe le Societa' A.N.S.P.I. Arconide Tusa ed Alcara la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonché‚ l'ammenda di 150 Euro.