COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.POL.SETTECANNOLI di Palermo – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Di Paola Cosimo e per tre gare calciatore Fazio Vincenzo – GARA SETTECANNOLI/CITTA’ DI BAGHERIA del 3.12.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”A” – C.U. n. 12 Juniores del 6.12.2002) – Proc. n. 143/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.POL.SETTECANNOLI di Palermo - (avverso squalifica per 6 gare calciatore Di Paola Cosimo e per tre gare calciatore Fazio Vincenzo - GARA SETTECANNOLI/CITTA’ DI BAGHERIA del 3.12.2002 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”A” - C.U. n. 12 Juniores del 6.12.2002) - Proc. n. 143/A Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe indicata chiede la riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati ritenendole non corrispondenti alla realtà dei fatti; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gara ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: la condotta posta in essere dai calciatori in epigrafe indicati è senz’altro deprecabile e censurabile; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che la sanzione comminata a carico del Fazio può essere ricondotta in un periodo più limitato in quanto si è concretizzata in espressioni puramente labiali; In ordine alla squalifica comminata al Di Paola ritiene questa Decidente di poterla ricondurre in un periodo più limitato in quanto il gesto non ha prodotto conseguenze dannose al direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di ricondurre in due gare la squalifica a carico del calciatore Fazio Vincenzo (Settecannoli); di ricondurre in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Di Paola Cosimo (Settecannoli); senza addebito di tassa non versata.
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