COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 (TP) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 del 16.11.2002 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 113/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 (TP) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 del 16.11.2002 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 113/A – Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe indicata, chiede l’annullamento della delibera in ordine alla ripetizione della gara sancita, assumendo che ha errato il Giudice di primo grado, in quanto vi erano i requisiti per disporre la punizione sportiva di 0-2 a carico della Società Agrigento; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati glia atti ufficiali, osserva: Dal referto del direttore di gara si evince chiaramente che dal 48’ del secondo tempo a seguito di reiterati comportamenti soltanto verbali da parte di tre tesserati, già in precedenza allontanati, che facevano rientro nel campo per destinazione, l’arbitro dichiarava la fine anticipata della gara; Ritiene questa decidente di poter condividere in pieno l’iter logico seguito dal Giudice di primo esame che nella decisione oggi impugnata afferma che “il direttore di gara non ha adottato tutti i provvedimenti necessari atti a riportare l’ordine in campo e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità”. Infatti, ritiene questa Decidente, che non sono stati posti in essere tutti quei rimedi atti a riportare la tranquillità ed il regolare svolgimento della gara; Ne’ può trovare accoglimento il motivo evidenziato dall’odierna appellante che ritiene responsabili i tesserati dell’Agrigento dell’aggressione subita dall’arbitro da parte di sostenitori locali, in quanto per potere trovare accoglimento l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara e’ necessario che il fatto si verifichi durante lo svolgimento della gara e non successivamente alla sospensione decretata dal direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa di E. 103 nel conto intrattenuto presso questo Comitato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it