COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. ALBATROS (PA) – (avverso delibera ripetizione GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/ALBATROS del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 129/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. ALBATROS (PA) – (avverso delibera ripetizione GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/ALBATROS del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 129/A – Propone appello l’Ass. Pol. Albatros, opponendosi alla ripetizione della gara, come disposta dal Giudice Sportivo, evidenziando la mancanza di condizioni oggettive minime per il prosieguo della gara stessa. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: La decisione della ripetizione della gara assunta dal Giudice Sportivo non pare condivisibile. La lettura del referto di gara, da valutarsi nella sua completezza, permette infatti di riconoscere l’assenza delle condizioni oggettive minime necessarie per la prosecuzione della gara all’atto della sospensione; Precisa, infatti il direttore di gara di avere riscontrato al 35° del secondo tempo, vale a dire all’atto della espulsione di n° 2 giocatori della squadra di casa, tra i quali il capitano Ceraulo, un’invasione di campo ad opera di almeno una ventina di tifosi del Villagrazia di Carini. Tali invasori, non certo animati da intenzioni pacifiche, cercavano appunto di colpire il direttore di gara e uno di essi in particolare sferrava un pugno, schivato, e un calcio, andato a vuoto grazie all’intervento di dirigenti e calciatori del Lercara e di un dirigente del Villagrazia di carini; Annota l’arbitro che i tifosi suddetti sono rimasti in campo fino al 38° del secondo tempo, vale a dire per tre minuti, ma ciò non significa che fossero poi usciti dal terreno di gioco o che fossero subito cessate le situazioni di grave pericolo dell’incolumità generale. E’ vero invece, pur nella lacunosità della descrizione ufficiale, che il direttore di gara ha ben presto riscontrato l’impossibilità di procedere oltre, fermando la sua decisione al 38° ritenendosi come dice espressamente “costretto” a sospendere l’incontro, appunto a cagione della situazione di pericolo verificatisi; Va poi tenuto conto per una migliore valutazione, che il Villagrazia avrebbe dovuto concludere la gara con soli otto calciatori, avendo subito già una espulsione, del suo vice capitano già al 5° del 2° tempo e ciò può contribuire a spiegare il comportamento dei tifosi invasori; Seguono i provvedimenti di cui in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di annullare il provvedimento di ripetizione della gara a margine indicata; di infliggere alla Società Villagrazia di Carini la punizione sportiva della gara a margine con il punteggio di 0-2; senza addebito di tassa.
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