COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI (AG) – (avverso squalifica calciatore Di Mora Giuseppe per quattro gare – GARA CAMPOBELLO/RAFFADALI dell’ 1.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” – C.U. n. 28 del 4.12.2002) – Proc. n. 149/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI (AG) - (avverso squalifica calciatore Di Mora Giuseppe per quattro gare - GARA CAMPOBELLO/RAFFADALI dell’ 1.12.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” - C.U. n. 28 del 4.12.2002) - Proc. n. 149/A Ricorre la Società contro il provvedimento assunto in primo esame sostenendo che la sanzione non è commisurata ad un “normalissimo” fallo di reazione del proprio tesserato, ritenendola eccessiva ne chiede la riforma; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: l’addebito contestato non presenta elementi di contriddatorietà ne si presta ad alcuna diversa interpretazione; la condotta posta in essere dal tesserato in questione è senz’altro censurabile e va deprecata. Tuttavia, non avendo la stessa arrecato alcuna conseguenza fisica a danno dell’avversario, appare di giustizia contenere la sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del Sig. Di Mora Giuseppe (F.C. Raffadali); per l’effetto senza addebito di tassa non versata.
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