COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare REAL MESSINA (ME) – (avverso squalifica calciatore Belfiore Luca per tre gare – GARA REAL MESSINA/PALAZZOLO del 30.11.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. N. 28 DEL 4.12.2002) – Proc. n. 144/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
REAL MESSINA (ME) - (avverso squalifica calciatore Belfiore Luca per tre gare - GARA REAL MESSINA/PALAZZOLO del 30.11.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” - C.U. N. 28 DEL 4.12.2002) - Proc. n. 144/A
L’odierna appellante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento sostenendo che pur riconoscendo la condotta deprecabile del proprio tesserato questa è stata causata da “stress psicologico”;
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: l’infrazione addebitata al tesserato in esame si rileva in maniera inequivoca nella sua estrensicazione; come in rapporto di gara che ne indica la dinamica;
Ciò posto, pur essendo meritevole di essere censurata, la condotta del Belfiore non ha prodotto conseguenze fisiche ulteriori, a danno dell’avversario. Pertanto, appare di giustizia contenere la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA
di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. Belfiore Luca (Real Messina);
senza addebito di tassa non versata.
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