COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 2/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara NUOVO FALCONE 90 – FUTURA del 21/12/2002 1-0; Reclamo Futura.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 2/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara NUOVO FALCONE 90 - FUTURA del 21/12/2002 1-0; Reclamo Futura. Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Futura chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto l'arbitro avrebbe disatteso l'obbligo di consegnare, prima dell'inizio della stessa, la copia della distinta dei calciatori della squadra avversaria e ciò nonostante esplicita richiesta; tale distinta veniva consegnata solo all'inizio del secondo tempo; Esaminato il referto dell'arbitro, dallo stesso si rileva che effettivamente la distinta della Societa' Nuovo Falcone 90 è stata consegnata alla Società Futura solo alla fine del primo tempo e ciò nonostante la stessa ne avesse fatto richiesta prima dell'inizio della gara; Tale fattispecie non puo' che ritenersi ostativa al regolare svolgimento della gara della quale non si può pertanto che disporne l'annullamento e la conseguente ripetizione; Per quanto sopra esposto; Si delibera: Di accogliere il reclamo avanzato dalla Societa' Futura; Di annullare la gara Nuovo Falcone 90/Futura, disponendone la ripetizione; Di non addebitare, in quanto accolto, la tassa reclamo alla Società Futura; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.
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