COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare F.C. NISSA di Caltanissetta – (avverso squalifica campo per tre gare e squalifica calciatore Venniro Fabio per tre gare – GARA NISSA/CANICATTINI dell’ 8.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 154/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare F.C. NISSA di Caltanissetta - (avverso squalifica campo per tre gare e squalifica calciatore Venniro Fabio per tre gare - GARA NISSA/CANICATTINI dell’ 8.12.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) - Proc. n. 154/A L’appellante fornisce talune giustificazioni in ordine ai fatti accaduti, valorizza genericamente l’assistenza fornita alla terna arbitrale e ritiene perciò sproporzionata la sanzione della squalifica del campo. Contesta poi l’entità della sanzione a carico del calciatore Venniro, reso a suo dire di avere manifestato “plateale dissenso” all’atto della espulsione, senza tuttavia assumere alcun comportamento aggressivo o minaccioso. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: la lettura degli atti ufficiali di gara induce a ritenere poco attendibili le giustificazioni a difesa come offerte dalla Società appellante; Valgano poi le considerazioni che i fatti, pur in un impianto moderno ed adeguato quale il Pian del Lago, si sono inopinatamente svolti in massima parte all’interno degli spogliatoi e che la vantata assistenza che sarebbe stata resa alla terna arbitrale comunque rappresenterebbe un atto ben dovuto, a norma di regolamento. Quanto alle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, non sembrano “sproporzionate” e se ne ravvisa la necessità se non per una diversa rubricazione; Ciò sia in relazione alla squalifica del campo di giuoco, rispetto ai gravi fatti accaduti, che in ordine alla squalifica del calciatore Venniro, considerato che quest’ultimo a rivestito nella gara in esame la qualifica di capitano, perciò obbligato ad un comportamento più rigoroso e consapevole; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la squalifica del calciatore Venniro Fabio, di determinare in due gare la squalifica del campo di giuoco con ammenda a carico di Euro 1.000 (mille); senza addebito di tassa reclamo.
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