COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Personale SARO’ SANTI (Società Bastione) avverso squalifica al 15.02.2003 – GARA BASTIONE/MESSANA del 30.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. N. 28 DEL 4.12.2002) – Proc. n. 151/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Personale SARO’ SANTI (Società Bastione) avverso squalifica al 15.02.2003 - GARA BASTIONE/MESSANA del 30.11.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. N. 28 DEL 4.12.2002) - Proc. n. 151/A
Letto l’appello personale presentato dall’allenatore Sig. Saraò Santi che ridimensiona quanto accaduto a fine gara, secondo la propria tesi difensiva, ma che non nega il comportamento antiregolamentare tenuto dallo stesso;
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti di gara e ritenuto che il provvedimento preso dal Giudice di primo esame è rispondente perfettamente a quanto descritto nel referto di gara che, si ricorda, gode di fede privilegiata;
ritenuto altresì che il comportamento tenuto dall’allenatore deve essere di esempio nei confronti di tesserati e che, comunque, non ha avuto alcune conseguenze nei confronti del direttore di gara, ma può essere ricondotto in una condotta irriguardosa che non ha provocato ulteriori conseguenze;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare l’inibizione al Sig. Saraò Santi (Società Bastione) fino al 19.01.2003;
senza addebito di tassa non versata.
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