COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. F.RAIMONDI GANGI (PA) – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA PRO CASTELDACCIA/RAIMONDI GANGI del 20.11.2002 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE -C.P.Palermo) – Proc. n. 6/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S. F.RAIMONDI GANGI (PA) - (per posizione irregolare calciatori vari - GARA PRO CASTELDACCIA/RAIMONDI GANGI del 20.11.2002 - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE -C.P.Palermo) - Proc. n. 6/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Panno Stefano nato il 10.08.1987 e Trapani Angelo nato il 20.01.1987 schierati dalla Società Pro Casteldaccia nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
i calciatori Panno Stefano e Trapani Angelo non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi , non risultando tesserati per la Società Pro Casteldaccia a quella data;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Pro Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e la ammenda di Euro 129;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig.ra Ruberto Rosalia la sanzione dell’inibizione fino al 31.01.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di restituire la tassa reclamo inviata alla Società Raimondi Gangi pari ad Euro 52.
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