COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI – (avverso squalifica 5 gare calciatore Pappalardo Sebastiano – GARA SPORTING TREMESTIERI/MASCALUCIA dell’8.12.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 29 dell’11.12.2002) – Proc. n° 166/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. SPORTING TREMESTIERI – (avverso squalifica 5 gare calciatore Pappalardo Sebastiano – GARA SPORTING TREMESTIERI/MASCALUCIA dell’8.12.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 29 dell’11.12.2002) – Proc. n° 166/A –
L’appellante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, ritiene “alquanto spropositata” la sanzione irrogata, non ravvisando minaccia o comportamento aggressivo nel fatto del Pappalardo;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
La lettura degli atti ufficiali di gara induce a ritenere parzialmente verosimili le giustificazioni addotte dall’appellante in ordine all’effettiva consistenza delle manifestazioni assunte dal Pappalardo, pur resosi autore di espressioni minacciose, ma solo vagamente aggressive;
Ciò permette di riconsiderare la sanzione, pur ritenendo ancora biasimevole sotto ogni profilo il comportamento espresso dal calciatore;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di contenere in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Pappalardo Sebastiano;
senza addebito di tassa.
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