COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CASTRONOVO – CASTELTERMINI del 5/ 1/2003 0-0; Proforma dal 48′ del s.t.; Reclamo: Castronovo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CASTRONOVO - CASTELTERMINI del 5/ 1/2003 0-0; Proforma dal 48' del s.t.; Reclamo: Castronovo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 35 del 9/01/2003; Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto non e' stato inviato alla Societa' controparte e che l'inosservanza di tale formalita' costituisce motivo di inammissibilita' dello stesso e ne preclude l'esame di merito; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 48' del s.t., a seguito dell'annullamento di una rete realizzata dalla Società Castronovo, l'arbitro subiva il contegno offensivo e minaccioso del calciatore Romano Cristian e quello irriguardoso, offensivo e minaccioso del capitano Di Franza Massimo; all'atto di assumere i provvedimenti disciplinari a carico dei suddetti, il calciatore Lo Muzzo Vito tentava di colpirlo con un pugno; Contemporaneamente sostenitori della Societa' Castronovo si introducevano all'interno del terreno di giuoco assumendo gravissimo contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro, il calciatore Tuzzolino Nicola tentava di colpirlo con calci mentre il calciatore Farina Federico assumeva grave contegno irriguardoso; L'arbitro, a tal punto, si recava negli spogliatoi per comunicare tutti i provvedimenti da assumere e la consequenziale definitiva sospensione della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo da parte della Società Castronovo; lo stesso veniva ivi raggiunto dal capitano della suddetta Società, Di Franza Massimo, che lo minacciava di gravi conseguenze ove avesse sospeso la gara; L'arbitro, valutata la situazione determinatasi, considerate le minacce ricevute, la presenza all'interno degli spogliatoi di una decina di tifosi esagitati e l'assoluta mancanza di qualsiasi Servizio d'Ordine, a tutela della incolumità propria, ometteva l'assunzione di ogni provvedimento disciplinare e decideva di proseguire la gara proforma; Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla prosecuzione proforma della gara; Sancita la responsabilità della Società Castronovo relativamente al comportamento dei propri calciatori e sostenitori; Dato atto che con C.U. n° 35 del 9/01/2003 è stata disposta la sospensione cautelare dei calciatori Di Franza Massimo, Farina Federico, Lo Muzzo Vito, Romano Cristian e Tuzzolino Nicola, tutti della Società Castronovo; Visti l'art. 29, punti 5 e 9 e l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Castronovo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Castronovo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; Di revocare i provvedimenti di sospensione cautelare dei calciatori Di Franza Massimo, Farina Federico, Lo Muzzo Vito, Romano Cristian e Tuzzolino Nicola; Di squalificare i calciatori Lo Muzzo Vito e Tuzzolino Nicola (Castronovo) sino a tutto il 31/12/2003; Di squalificare il calciatore Di Franza Massimo (Castronovo) per 6 gare (una gia' scontata); Di squalificare il calciatore Romano Cristian (Castronovo) per 3 gare (una gia' scontata); Di squalificare il calciatore Farina Federico (Castronovo) per 2 gare (una gia' scontata).
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