COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara QUARTIERE TICHE – ROSOLINESE del 11/ 1/2003 0-1; Sospesa al 48′ del s.t..
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato di Prima categoria
Gara QUARTIERE TICHE - ROSOLINESE del 11/ 1/2003
0-1; Sospesa al 48' del s.t..
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 48' del 2° tempo, dopo l'assunzione di un provvedimento disciplinare a carico del calciatore Lo Iacono Adriano (Quartiere Tiche), il dirigente della stessa Societa', sig. Regina Oreste, già inibito sino a tutto il 10/03/2003, si introduceva sul terreno di giuoco, assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, lo aggrediva facendolo cadere a terra e lo colpiva con pugni alle costole, provocando estese escoriazioni e forte dolore;
Contemporaneamente la maggior parte dei calciatori della Società Quartiere Tiche circondavano lo stesso, ancora a terra, il quale veniva colpito, senza riuscire ad identificare i colpevoli, da tre calci alla testa che provocavano un trauma cranico che veniva repertato con una prognosi di gg. 7 s.c.;
Il direttore di gara, non piu' nelle idonee condizioni psicofisiche atte alla prosecuzione della direzione della stessa, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara;
Sancita la responsabilita' delle Societa' Quartiere Tiche in ordine all'inqualificabile comportamento dei propri tesserati e considerato che esso merita l'irrogazione di una adeguata sanzione afflittiva;
Considerato che l'identificazione dei calciatori autori degli atti di violenza non è stata possibile e che tale circostanza determina a carico del capitano della squadra, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. la medesima sanzione che sarebbe stata comminata agli autori delle violenze;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visti l'art. 12, punto 1, e l'art. 13, punto 1, lett. f) del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Societa' Quartiere Tiche la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica.
Di squalificare il calciatore Cangemi Vincenzo, nella qualità di capitano della Società Quartiere Tiche, sino a tutto l'11/01/2008.