COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PIANO TAVOLA di Belpasso – (avverso penalizzazione di tre punti in classifica – Squalifica calciatore Scavuzzo Santo fino al 30.11.2007 – GARA PIANO TAVOLA/NUNZIATA CALCIO dell’ 11.12.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 28 del 4.12.2002) – Proc. n. 150/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PIANO TAVOLA di Belpasso - (avverso penalizzazione di tre punti in classifica - Squalifica calciatore Scavuzzo Santo fino al 30.11.2007 - GARA PIANO TAVOLA/NUNZIATA CALCIO dell’ 11.12.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 28 del 4.12.2002) - Proc. n. 150/A L’appellante chiede l’annullamento della sanzione a carico del capitano Scavuzzo Santo, indicando il vero autore del gesto violento in danno del direttore di gara, pur attenuando nel contempo la potata dei fatti. Chiede inoltre, la revoca della penalizzazione dei punti in classifica, evidenziando il comportamento fattivo dei dirigenti; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il legale rappresentante della Società appellante e i calciatori Scavuzzo e Contino, osserva quanto segue: Sanzionato a norma dell’art. 2 n. 2 del C.G.S. il Sig. Scavuzzo viene in buona parte scagionato dalla confessione resa dal Sig. Contino per iscritto, con sottoscrizione avvenuta anche dinanzi alla Commissione Disciplianare; la predetta confessione, di per sé solo non bastevole a determinare le altrui responsabilità, è tuttavia convincente alla luce dei riscontri desumibili, dall’attento esame degli atti ufficiali di gara; la dinamica dei fatti, come risultante dagli atti ufficiali di gara, e infine accertati da questa Commissione, le dichiarazioni rese dal calciatore Contino e la valutazione concorrente dei proponimenti manifestati dal protagonista dell’episodio consente di rideterminare la sanzione a suo carico come in dispositivo; Assume tuttavia rilevanza disciplinare, sia pure in termini notevolmente ridimensionati con riguardo alla sanzione, il comportamento omissivo del Sig. Scavuzzo, quale capitano della squadra, per il compito specifico allo stesso attribuito anche dal direttore di gara, oltre che doveroso nella sua qualità, di contribuire a individuare nell’immediato l’autore del gesto violento. Non credendo questa Commissione alla manifestata sprovveduta inattività dallo stesso dichiarata; Quanto alla penalizzazione può osservarsi che appare indefettibile procedere all’aggravamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, sia perché il risultato già penalizza la Società Piano Tavola all’atto della sospensione e sia perché causa di questa è in massima parte il fatto del calciatore Contino, tant’è che sul punto non viene proposto il reclamo; Tuttavia al fine di conseguire la giusta afflittività per il fatto del Contino e degli altri non identificati tesserati della Società Piano Tavola si ritiene di dover procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 n. 1 punto c) in relazione all’art. 2 n. 3 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Sig. Contino Pietro (A.S. Piano Tavola) fino al 31.12.2005; di contenere a tutto il 31.01.2003 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scavuzzo Pietro; di annullare la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica a carico della Società Piano Tavola, infliggendo tuttavia alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000 con diffida; senza addebito di tassa versata da restituire nell’importo di Euro 103.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it