COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. RODI’ MILICI (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA RODI MILICI/CITTA’ DI S.AGATA del 16.10.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 123/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. RODI’ MILICI (ME) - (per posizione irregolare calciatore - GARA RODI MILICI/CITTA’ DI S.AGATA del 16.10.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) - Proc. n. 123/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 schierato dalla Società Città di S.Agata nella gara prima indicata, sebbene squalificato.
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto allo stesso in occasione della gara Città di S.Agata/Aluntina del 27.02.2002 -Torneo Juniores Provinciale” - è stata irrogata la sanzione disciplinare della squalifica per due gare e poiché la Società sopra citata ha rinunziato alle due ultime gare del Torneo, come evidenziato dalla nota del Comitato locale di Barcellona P.G. in data 26.12.2002, la sanzione disciplinare non è stata scontata, a norma delle vigenti disposizioni;
Conseguentemente la sanzione medesima andava scontata nella prima squadra della Società, anche perché il calciatore Caiola essendo nato nel 1983 non può essere utilizzato, per la corrente stagione sportiva, nel torneo “Juniores” riservato ai nati nell’anno 1984.
Considerato che alla data della gara in esame il calciatore Caiola Calogero ha preso parte a tutte le gare della corrente stagione sportiva lo stesso è rimasto in posizione irregolare.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Città di S.Agata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 -2 e l’ammenda di Euro 155;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Machì Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 9.02.2003;
di infliggere al calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 una ulteriore giornata di squalifica (totale n. 3 gare)
senza addebito di tassa
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