COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING R.C.B. di Marsala – (avverso penalizzazione sei punti in classifica e squalifica calciatore Alessandro Crimi fino all’ 1.12.2007 – GARA PRO MAZARA/SPORTING R.C.B. dell’ 1.12.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “H” – C.U. n. 28 del 4.12.2002) – proc. n. 131/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING R.C.B. di Marsala - (avverso penalizzazione sei punti in classifica e squalifica calciatore Alessandro Crimi fino all’ 1.12.2007 - GARA PRO MAZARA/SPORTING R.C.B. dell’ 1.12.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “H” - C.U. n. 28 del 4.12.2002) - proc. n. 131/A Letto l’appello ritualmente presentato dalla Società ricorrente e con il quale viene chiesto l’annullamento della penalizzazione di sei punti in classifica nonché la posizione del calciatore Crimi Alessandro non meritevole, secondo la tesi difensiva, di cinque anni di squalifica preliminarmente si osserva: la Società appellante nel suo scritto difensivo non reclama la perdita della gara e quindi implicitamente ammettendo che quanto descritto nel referto di gara sia avvenuto realmente (circostanza questa che non può essere messa in dubbio in quanto si ricorda che il referto di gara gode di fede privilegiata); in secondo luogo la descrizione dettagliata, precisa e non contrastante degli avvenimenti accaduti successivamente all’espulsione dei calciatori Li Causi e Ingianni non si presta ad alcuna censura; il direttore di gara nonostante i colpi ricevuti, nel referto di gara descrive in maniera precisa che anche il capitano della società odierna appellante, Giacomo Passalacqua, si frapponeva tra lo stesso direttore di gara ed il Crimi; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente nella udienza dibattimentale del 7.01.2003, che ha ribadito quanto già ampiamente descritto nell’atto di appello; Acquisito il supplemento di rapporto da parte dell’arbitro, la Commissione Disciplinare, lette tutte la superiore documentazione, nel confermare quanto già descritto in premessa, preso atto del comportamento fattivo del capitano della Società appellante e che nessun dubbio può essere sollevato circa il comportamento tenuto dal calciatore Crimi Alessandro; P.Q.M. DELIBERA: di confermare tutti i provvedimenti descritti in epigrafe limitando a tre punti la penalizzazione in classifica alla Società Sporting R.C.B.; senza addebito di tassa
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