COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.S. LIPARI (ME) – (avverso squalifica 4 gare calciatore Lo Schiavo Giuseppe – GARA LIPARI/MAZZARRA’ del 15.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 30 del 18.12.2002) – Proc. n° 175/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare C.S. LIPARI (ME) – (avverso squalifica 4 gare calciatore Lo Schiavo Giuseppe – GARA LIPARI/MAZZARRA’ del 15.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” - C.U. n° 30 del 18.12.2002) – Proc. n° 175/A – L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico del calciatore Lo Schiavo, ritenendola sproporzionata e esageratamente afflittiva; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva: 36.862 1) Quanto riferito dell’appellante in ordine ai fatti a e alla mancanza di reiterazione violentata a danno dell’avversario non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti a norma di regolamento; 2) La sanzione può tuttavia essere rideterminata come in dispositivo per adeguarla alle circostanze in esame determinate da reciproche scorrettezze alla fine ricomposte per l’intervento di altri tesserati; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in tre gare la sanzione a carico del calciatore Lo Schiavo Giuseppe; senza addebito di tassa.
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