COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società A.S. Santa Sofia di Licata per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. – Proc. n. 114/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico della Società A.S. Santa Sofia di Licata per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. - Proc. n. 114/A
Con nota del 25.11.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere questa comunicato il rifiuto a partecipare al Campionato Regionale Juniores per la stagione in corso;
Contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.01.2003, celebrata nella contumacia della deferita, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue:
il presente deferimento è fondato e va accolto.
Infatti le Società appartenenti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores, giusto quanto sancito nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1.07.2002;
Pertanto, la Società deferita, essendo perentorio l’obbligo in argomento, va condannata alla sanzione indicata dal predetto C.U.;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società deferita l’ammenda di Euro 2.500. (duemilacinquecento);
il presente provvedimento va comunicato a cura della Segreteria del Comitato alle parti interessate.
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