COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società POL. JUVE COSMOS di Comiso (Calcio a Cinque) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 15/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società POL. JUVE COSMOS di Comiso (Calcio a Cinque) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 15/B Con nota del 23.12.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere tesserato il calciatore Callea Roberto, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società (U.S. Iblea Pedalino). Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.01.2003, celebrata nella contumacia della deferita; considerato che non sono pervenute memorie e/o deduzioni difensive di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S.; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Juve Cosmos l’ammenda di Euro 450 (quatrocentocinquanta); il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, oltre che alle parti interessate anche al Settore Tecnico competente a giudicare l’allenatore in argomento.
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