COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI (AG) – (per posizione irregolare calciatore Tantillo Antonino – GARA S.C. CEPHALEDIUM/RAFFADALI del 29.12.2002) – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” – Proc. n. 174/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
F.C. RAFFADALI (AG) - (per posizione irregolare calciatore Tantillo Antonino - GARA S.C. CEPHALEDIUM/RAFFADALI del 29.12.2002) - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” - Proc. n. 174/A
Con reclamo ritualmente proposto, l’F.C. Raffadali ha chiesto infliggersi alla consorella S.C. Cephaledium la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0 - 2, asserendo che la predetta Società avrebbe impiegato tra le proprie fila il calciatore Tantillo Antonino malgrado lo stesso fosse stato squalificato e quindi non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di che trattasi;
La Commissione Disciplinare, fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 7.01.2003, alla quale la reclamante non ha partecipato, in assenza di note difensive di sorta e letti gli atti di gara, osserva quanto segue: il reclamo come sopra proposto merita accoglimento in quanto il calciatore in oggetto risulta colpito da provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. n. 32 bis del 27.12.2002 “squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr.).
Poiché i Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione , non vi è dubbio che il calciatore Tantillo non aveva titolo a partecipare alla gara di che trattasi.
Da quanto sopra deriva l’applicazione delle sanzioni di rito meglio in dispositivo indicate.
Per tali motivi
DELIBERA:
in accoglimento del reclamo come sopra proposto
di infliggere alla Società S.C. Cephaledium la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2;
di infliggere al calciatore Tantillo Antonino la squalifica per una giornata di gara;
senza addebito di tassa.
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