COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE di Torrenova – (per posizione regolare del calciatore – GARA CITTA’ DI S.AGATA/TORRENOVESE del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 146/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE di Torrenova - (per posizione regolare del calciatore - GARA CITTA’ DI S.AGATA/TORRENOVESE del 24.11.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) - Proc. n. 146/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 schierato dalla Società Città di S.Agata nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto allo stesso in occasione della gara Città di S.Agata/Aluntina del 27.02.2002 - Torneo Juniores Provinciale è stata irrogata la sanzione disciplinare della squalifica per due gare e poiché la Società sopra citata ha rinunciato alle due ultime gare il torneo - come evidenziato dalla nota del Comitato locale di Barcellona P.G. in data 26.12.2002 - allegata al procedimento 123/A - la sanzione disciplinare non è stata scontata, a norma delle vigenti disposizioni. Conseguentemente la sanzione medesima andava scontata in prima squadra della Società anche perché il calciatore Caiola essendo nato nel 1983 non può essere utilizzato, per la corrente stagione sportiva, nel Torneo “Juniores” riservato ai nati nell’anno 1984; Considerato che alla data della gara in esame il calciatore Caiola Calogero ha preso parte a tutte le gare della corrente stagione lo stesso è rimasto in posizione irregolare; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Città di S.Agata la punizione sportiva della perdita della gara in questione co il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Machì Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 16.02.2003; di infliggere al calciatore Caiola Calogero nato il 17.01.1983 una ulteriore giornata di squalifica (totale n. 4 gare); di restituire alla Società Torrenovese la tassa reclamo inviata pari ad Euro 104.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it