COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SALEMI (TP) – (avverso squalifica del campo per due gare e inibizione dirigente Nuccio Antonio sino al 18.2.2007 – GARA SALEMI/CAMPOBELLO del 18.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. N° 31 del 19.12.2002) – Proc. n° 180/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SALEMI (TP) – (avverso squalifica del campo per due gare e inibizione dirigente Nuccio Antonio sino al 18.2.2007 – GARA SALEMI/CAMPOBELLO del 18.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. N° 31 del 19.12.2002) - Proc. n° 180/A – Con appello ritualmente proposto, l’U.S. Salemi si duole della eccessività delle sanzioni in oggetto, ritenute eccessive rispetto ai fatti verificatisi in campo, ed effettivamente addebitabili ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 14.1.2003, durante la quale l’appellante ha sostanzialmente insistito nelle proprie difese, osserva quanto segue: Dagli atti ufficiali, che, a norma di Regolamento godono di fede privilegiata, si evincono incontestabilmente sia le condotte censurate (che si appalesano gravi) che gli autori di esse; Il fatto, comunque, dai medesimi atti, si appalesa come gesto isolato e sporadico non portato ad ulteriori conseguenze; la qualcosa induce questa Decidente a rideterminare la sanzione appallente derubricandole e contenendole in più ridotta misura, meglio in dispositivo indicate; P.T..M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello proposto: di squalificare il campo di gara per una giornata; di infliggere alla Società U.S. Salemi, l’ammenda di E.1.500; di inibire il dirigente Sig. Nuccio Antonio a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 18.2.2005; senza addebito di tassa. Il presente provvedimento va comunicato, alle parti interessate, a cura del Comitato.
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