COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.GIORGIO – SOMMATINO CALCIO del 12/ 1/2003 N.D.; Reclamo Sommatino.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.GIORGIO - SOMMATINO CALCIO del 12/ 1/2003 N.D.; Reclamo Sommatino. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 15/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Sommatino chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa di un incidente all'automezzo con il quale stava effettuando la trasferta e che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; a supporto della propria richiesta la reclamante allega sia una propria dichiarazione attestata dalla Stazione dei Carabinieri di Sommatino, sia una fattura rilasciata dalla Ditta incaricata del soccorso stradale, sia i reperti medici, rilasciati dal Presidio Sanitario di Sommatino della A.U.S.L. 2 di Caltanissetta, dai quali si rilevano lesioni riportate da quattro calciatori nel corso del suddetto incidente; La richiesta non puo' trovare accoglimento; Va rilevato, infatti, che quanto affermato dalla Societa' reclamante non è stato direttamente constatato da alcuna Pubblica Autorità preposta al controllo del traffico e che, pertanto, nel caso in oggetto non puo' configurarsi il riconoscimento dalla causa di forza maggiore invocata; Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Societa' Sommatino non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Sommatino infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di Euro 155 (1ma rinuncia), nonche' l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di Euro 210, da corrispondere alla Societa' S.Giorgio Vicari; Di addebitare alla Società Sommatino la tassa reclamo non versata; Considerato, altresì, il tenore delle controdeduzioni formulate dalla Società S.Giorgio Vicari e la segnalazione della Società Ariete, si rimettono gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti in merito.
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